lunedì 1 settembre 2014

Articolo 2051 c.c. - Danno cagionato da cosa in custodia






Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.




L'art. 2051 del Codice Civile da la responsabilità diretta e oggettiva a chi danneggia qualcosa che ha in custodia. Tranne nel caso che dimostri che sia un caso fortuito.


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